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Il ruolo del
Coordinatore per l'esecuzione
Problemi e prospettive
Documento aggiunto
nell'edizione 2006 del Forum Italiano della Progettazione
Il modello “prevenzione infortuni”,
stabilito dal DLgs. 494/96 e successive modificazioni, coinvolge il
committente e i suoi uomini, in particolare i coordinatori per la
sicurezza, nel raggiungimento del comune obiettivo con le imprese
esecutrici di garanzia di condizioni almeno minime di sicurezza e
salute nei propri cantieri temporanei o mobili. In ragione di tale
norma, all'esclusività delle responsabilità del datore di lavoro
delle imprese esecutrici, prevista dalla legislazione previgente, si
aggiunge quella del committente e dei coordinatori per la sicurezza,
sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione. Il soggetto
che sembra essere più esposto in termini di responsabilità risulta
essere il Coordinatore per l'esecuzione (CSE).
Il tema principale dell'incontro è quello di analizzare i compiti e
le conseguenti responsabilità del CSE alla luce delle pronunce
giurisprudenziali sinora emanate. Un'amara constatazione emerge
chiaramente: il CSE, salvo dimostrare il contrario, è oggettivamente
responsabile delle inadempienze in materia di prevenzione infortuni,
nonché delle conseguenze che esse producono, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere.
È la cosiddetta “condotta omissiva negligente”, attribuita al CSE
non solo per non aver opportunamente operato per consentire di
rimuovere le violazioni di cui è venuto a conoscenza ma anche per
non aver rilevato situazioni - e conseguentemente operato per
rimuoverle - che il suo “mandato” gli richiede comunque di
conoscere.
L'azione del CSE non è, dunque, “misurata” in base al numero di
sopralluoghi effettuati in cantiere, ma sulla sua efficacia. Pur
permanendo dubbi sulla frequenza minima obbligatoria in cantiere da
parte del CSE o sulla tempistica della sua attività - per esempio,
entro quale termine deve comunicare le gravi infrazioni in cantiere
agli organi di vigilanza in caso d'inerzia del committente - si
considereranno gli strumenti che consentono al CSE di attestare la
propria attività di controllo e coordinamento in cantiere.
Innanzi tutto, di fondamentale importanza è la preparazione al
sopralluogo di cantiere: cosa controllare e come farlo.
Secondariamente, non per importanza, è l'“evidenza scritta”
dell'azione del CSE in cantiere: per esempio, verbale di
sopralluogo, comunicazione al committente, comunicazione agli organi
di vigilanza, verbale di sospensione lavorazioni, verbale di ripresa
lavorazioni, ecc.
Nella conclusione dell'incontro si considererà il ruolo del CSE in
Italia e in altri stati membri dell'UE. Dal confronto emerge
chiaramente l'unicità del caso italiano: coordinatore controllore
della sicurezza in cantiere con responsabilità diretta sulle
infrazioni - e le relative conseguenze commesse da altri soggetti
(le imprese e i lavoratori autonomi).
Quali prospettive per il CSE in
Italia?
È il nodo da sciogliere nell'incontro! |