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La gestione
delle OO.PP.: dalla programmazione al collaudo, con particolare
riferimento alla verifica del progetto preliminare e alla
validazione del progetto esecutivo
Prof. Arch. Francesco Suraci
Associato di Tecnologia dell’Architettura
Dipartimento Arte Scienza e Tecnica del Costruire
Universita’ degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
opere-pubbliche@forum-progettazione.it
Documento aggiunto
nell'edizione 2006 del Forum Italiano della Progettazione
Gli anni Novanta e i primi
anni del 2000 hanno visto i legislatori rivoluzionare la
normativa sugli appalti introducendo i concetti di
sistema di qualità nei processi edilizi, centralità
della programmazione, valenza del progetto in
un'opera pubblica.
Lungi dall'aver raggiunto
l'obiettivo sperato in così breve tempo, questi concetti
stanno però producendo gradualmente un cambio di marcia
culturale da parte degli enti pubblici, del personale
tecnico, del mondo professionale e delle imprese,
assolutamente necessario al fine di ricondurre tutte le fasi
del processo edilizio nell'alveo dell'efficacia ed
dell'efficienza dell'azione pubblica nella realizzazione
delle opere, in tempi e con costi certi.
In questo quadro, le
procedure di verifica e validazione dei progetti di opere
pubbliche, rappresentano uno dei mezzi più efficaci di
effettiva pianificazione dei controlli che le stazioni
appaltanti hanno nella realizzazione degli interventi.
Il “prodotto opera pubblica”
è espressione finale di un processo, lungo, complesso e
articolato, nel corso del quale, dopo essere stati a monte
prefissati (committenza) con puntualità obiettivi e
requisiti, vanno costantemente monitorati e ricalibrati (progettista)
tutti i parametri che garantiscono la qualità complessiva
dell’opera.
Il processo operativo di una
realizzazione pubblica deve prevedere una programmazione che
assicuri:
a) continuità di processo
tra obiettivi iniziali e risultati finali;
b) il rispetto della
qualità del progetto, del prodotto, dei costi e
dei tempi;
c) la fattiva
partecipazione dell'utilizzatore (esigenze del fruitore)
al processo progettuale;
d) il supporto
specialistico (in un ambito di progettazione integrata)
eventualmente necessario al progettista.
La programmazione triennale
gioca un ruolo di cerniera tra questi tre campi della
progettazione: essa permette di definire gli obiettivi
e di redigere un elenco delle prestazioni richieste (il
programma di base), di controllare la progettazione in
ogni fase del processo (adeguamento – rimodulazione -
programma - progetto), di aiutare a sorvegliare alla
messa in esercizio delle opere (capitolati specifici).
Di regola, la progettazione
costituisce esplicazione di un servizio di ingegneria o
architettura (CPC 867, categoria 12 dell'Allegato IA
della Direttiva 92/50/CEE).
Nel sistema delineato dalla L.109/94,
la progettazione ha un ruolo centrale e la disciplina
ad essa relativa costituisce uno dei punti qualificanti
della nuova normativa e fissa criteri espressi in termini
qualitativi, che sono particolarmente importanti: la
progettazione, a parte i tre livelli nei quali è articolata,
deve garantire qualità dell'opera, conformità alle norme e
soddisfacimento dei requisiti essenziali.
La centralità del progetto si
ricollega al fatto che lo stesso costituisce il momento di
emersione e di sintesi delle scelte strutturali, ambientali,
funzionali, tecnologiche ed economiche sottese all'opera
pubblica.
Soltanto una puntuale ed
esauriente progettazione garantisce l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa di esecuzione
dell'opera pubblica.
Questo equivale a dire che la
progettazione deve risolvere i problemi che sono stati
identificati come esigenze di partenza.
Nello spirito della norma, la
disposizione relativa alla evidenziazione dei (tre) momenti
più significativi nei quali si articola lo sviluppo della
progettazione, oltre che in funzione di controllo e di
verifica dell'attività di progettazione nel suo complesso,
serve anche ad individuare le fasi nelle quali gli
elaborati, avendo raggiunto un determinato grado di
compiutezza, possono essere utilizzati al fine di applicare
determinate procedure di aggiudicazione o di realizzazione
degli interventi:
Se il DPP costituisce la
«domanda» della committenza, il «progetto
preliminare» ne è la «risposta» progettuale.
Una delle caratteristiche
fondamentali della legge è costituita dalla flessibilità
attribuita dal legislatore a questa fase del processo
progettuale.
Il progetto preliminare,
infatti, può pervenire a livelli di sviluppo anche molto
differenziati nei loro contenuti a seconda del ruolo che si
trovano a svolgere nel processo di realizzazione.
È nel progetto preliminare
che vengono introdotti gli elementi di controllo degli
aspetti qualitativi dell’intervento progettuale,
determinando l’entità dell’intervento in termini
funzionali, dimensionali, tecnologico-prestazionali e,
quindi, economici e verificandone nel complesso la
fattibilità.
È in questa fase che si valuta
la convenienza economica complessiva dell’intervento: si può
decidere, ad esempio, nel caso di un intervento previsto
come ristrutturazione di un determinato organismo funzionale
esistente, di optare - qualora tale ipotesi non fosse
adeguatamente supportata in termini di costo/beneficio
per una nuova edificazione, rimettendo anche in discussione
le linee programmatorie fin qui avanzate;
Le indicazioni contenute nel
progetto preliminare sono sviluppate ed approfondite nel
progetto definitivo, in cui si individuano compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabilite nel livello preliminare e contenendo, altresì,
tutti gli elementi necessari al rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni.
E tanto all'evidente fine di
evitare che successive osservazioni possano implicare la
necessità di una rielaborazione di particolari costruttivi,
calcoli di strutture e impianti e preventivi particolari.
Il tutto in modo che, una
volta acquisiti i necessari nulla-osta o pareri tramite la
conferenza di servizi, l'approvazione del progetto
definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice
equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori consentendo il
concreto avvio della procedura espropriativa;
Sulla base di quello
definitivo, il progetto esecutivo determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto da porre a base di gara. Questo livello deve essere
sviluppato ad un punto tale di definizione da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. In altre parole costituisce l'ingegnerizzazione
di tutte le lavorazioni.
Il progetto esecutivo
costituisce, cioè, intermediazione tra chi ha svolto
l'attività di progettazione definendone il contenuto, e chi
invece l'opera deve realizzare.
Il livello di approfondimento
richiesto nella progettazione esecutiva è, quindi, il
massimo possibile in modo da pervenirsi alla identificazione
di tutti gli elementi dell'intervento come guida, strumento
necessario e sufficiente, in cantiere per la sua
costruzione.
L'attività di progettazione
dell'opera pubblica è l'espressione in termini spaziali
(grafici, tecnici e tecnologici) della domanda del
committente quale definita nel documento preliminare
all'avvio della progettazione medesima (commi 4 e 5, art.
15, DPR 554/99). Questa attività si estrinseca di norma con
disegni, relazioni, abachi, tabelle, specifiche e calcoli
che concorrono a definire la forma, la dimensione, le
caratteristiche e le modalità di esecuzione dell'opera
pubblica; ne individuano i costi in una valutazione
comparativa con i costi standardizzati oppure, in attesa di
questi, con gli altri interventi previsti nel programma
triennale e le relative prestazioni sul piano manutentivo e
gestionale.
Definire concretamente le
esigenze, individuare le “prestazioni qualificanti”,
rendere “quantificabili” gli obiettivi,
rappresentano, quindi, le prime operazioni (indispensabili)
per innescare il processo di definizione del progetto,
perseguendo il fine della qualità del prodotto.
In questo quadro, riveste un
ruolo fondamentale la committenza - per le responsabilità
nella gestione complessiva del processo di attuazione
dell’intervento - qualora fosse in grado di rendere
prima attuabile, poi fruibile e quindi gestibile tale
prodotto.
L’introduzione dei concetti di
qualità nella progettazione, ha rappresentato uno dei
principali elementi innovatori nel nuovo ordinamento dei
lavori pubblici strutturato sulla L.109/94 s.m.i. e ha
permesso alle Amministrazioni Pubbliche in genere di
disporre di nuovi strumenti tecnico-amministrativi per il
controllo del progetto e la qualita’ degli interventi.
Purtroppo Il nuovo impianto
legislativo a distanza di oltre dieci anni ha prodotto solo
parzialmente quel cambio di marcia culturale da parte
degli Enti Pubblici (del personale tecnico-amministrativo),
del mondo professionale, delle imprese, degli Organismi di
Attestazione e Ispezione ( SOA-ODI ) e delle assicurazioni,
che era assolutamente necessario perseguire al fine di
ricondurre tutte le fasi del processo edilizio nell'alveo
dell'efficacia ed efficienza dell'azione pubblica nella
realizzazione delle opere, con tempi e con costi certi.

La procedura di verifica e
validazione dei progetti di opere pubbliche, introdotta
dal nuovo ordinamento, rappresenta uno dei mezzi piu'
efficaci di effettivo controllo pianificato nel processo
edilizio, che hanno a disposizione le stazioni
appaltanti nella realizzazione degli interventi, in
riferimento agli art. 16 e 30 della L.109/94 s.m.i.
Quest’ultimo articolo ha
obbligato le S.A. alla verifica del progetto, ma e’
solamente con l’entrata in vigore del D.P.R. 554/99
(Regolamento di attuazione) attraverso gli articoli
46,47,48, che la disposizione ha trovato una sua coerenza
applicativa .
Ma gia’ dal 1998 la UNI con
la norma UNI 10721 - Servizio di controllo tecnico per
nuove costruzioni - e UNI 10722 – Qualificazione e
controllo del progetto di nuove costruzioni –
attraverso la rielaborazione delle norme inglesi British
Standards 7000/4:96 e le ISO 9699, aveva proceduto a
regolare questo settore permettendo agli utilizzatori di
disporre degli strumenti metodologici e procedurali di
minima per la gestione del progetto ed in particolare per la
verifica e validazione dei progetti di nuove costruzioni.
L'art.30 della legge 109/94,
al comma 6, prevede, a carico del Responsabile del
Procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici, il
controllo, effettuato autonomamente o con il supporto di
organismi terzi accreditati ai sensi delle UNI CEI EN 45000,
del progetto esecutivo (o definitivo nel caso di appalto
integrato) prima dell'inizio delle procedure di appalto dei
lavori.
Il regolamento di attuazione
della legge (DPR 554/99) ha poi individuato, con gli art. 46
e 47, i punti oggetto delle verifiche, rispettivamente sul
progetto preliminare e sul progetto esecutivo, mentre
all'art. 48 sono precisate le modalità delle verifiche
stesse e le procedure per l'individuazione degli organismi
di controllo esterni nel caso in cui venga accertata la
carenza di adeguate figure professionali all'interno
dell'amministrazione. Tali verifiche hanno sostanzialmente
il duplice obiettivo di indagare circa l'adeguatezza
dell'opera progettata a soddisfare i requisiti che l'hanno
motivata e l'adeguatezza dei documenti di progetto alle
normative cogenti ed alle esigenze di completezza e
chiarezza necessarie per la sua esecuzione.
Relativamente al primo aspetto
il legislatore ha previsto anzitutto la redazione, da parte
del Responsabile del Procedimento, del documento
preliminare alla progettazione (artt. 8 e 15 del DPR
554/99) in cui vengono indicati gli "obiettivi generali
da perseguire" e le "strategie per raggiungerli";
tale documento rappresenta dunque il punto di riferimento
per la verifica della conformità del progetto esecutivo agli
obiettivi dell'amministrazione da parte del soggetto
validatore, che dovrà quindi compiere un'analisi
sostanziale, e non solo formale, della documentazione
progettuale.
Nell’ambito del processo
edilizio e relativamente al delicato momento di passaggio
dalla programmazione alla progettazione,
un’importante innovazione è stata introdotta dal quadro
normativo istituzionale, attraverso l’obbligatorietà di
elaborare un “documento preliminare” e di redigere un
primo stadio di progettazione: il “progetto preliminare”.
Questo livello di elaborazione
-che vede la committenza chiamata direttamente in causa-
deve essere finalizzato, in particolare, a definire:
- le ragioni della scelta
della soluzione prospettata
e l’utilità dell’intervento;
- la fattibilità
amministrativa e tecnica;
- i costi dell’intervento.
È inoltre la sede naturale per
partecipare al dialogo che si dovrebbe instaurare tra le
competenze interessate alla risoluzione della molteplicità
dei problemi e per valutare concretamente la loro soluzione
a garanzia della prosecuzione “certa” dell’iter
tecnico amministrativo.
Tale compito spetta
evidentemente, alla committenza e costituisce, per le sue
valenze anche tecniche ed economiche, la prima e naturale
sede di confronto tra il progettista e la committenza.
L’innovazione procedurale
determinata dall’introduzione del progetto preliminare,
come obbligatorio stadio di approfondimento, è individuabile
anche nelle ricadute che comporta -a ritroso- sulla fase di
programmazione degli interventi: per programmare un’opera
pubblica o intervenire su quelli esistenti (per redigere il
programma triennale), è obbligatorio che ne sia stato
svolto, accertato e verificato il relativo progetto
preliminare, che ne sia quindi accertata l’utilità e che
ne sia verificata concretamente la fattibilità, sotto
i diversi profili: funzionale, tecnologico, economico,
tecnico-amministrativo.
L'art. 47 del regolamento si
occupa anche di questa seconda fase del controllo,
prevedendo l'accertamento della completezza documentale, del
rispetto delle prescrizioni normative e della congruità fra
elaborati e prescrizioni capitolari.
Accanto alla verifica di
aspetti puramente formali, come l'esistenza o meno degli
elaborati richiesti dalla normativa e delle relative
assunzioni di responsabilità, vengono esplicitamente
richieste verifiche su aspetti sostanziali quali, ad
esempio, la valutazione sui criteri adottati per il calcolo
strutturale e la verifica di corrispondenza tra computi
metrici ed elaborati grafici.
Ciò significa che dovrà essere
accertato se sono state tenute in conto tutte le azioni
sulle strutture o se le tolleranze previste nei rilievi
topografici sono adeguate al tipo di opera da realizzare
oppure ancora se nei computi sono stati considerati tutti
gli elementi dell'opera ed i loro prezzi sono congruenti.
La validazione, rivolta
direttamente al miglioramento della qualità ed affidabilità
del progetto, appare quindi come il momento di sintesi per
l'attività del Responsabile del Procedimento, il vero
project manager dell'intervento, tra il documento
preliminare e la fase di realizzazione dell'opera pubblica.
Il regolamento attuativo della
legge 109 e s.m.i., prevede un nuovo regime di
responsabilità e cioé l’obbligatorietà di validare e
certificare il progetto esecutivo, in particolare per
quanto attiene la completezza, adeguatezza, chiarezza degli
elaborati progettuali: (grafici, descrittivi e
tecnico-economici).
Il problema risiede nella
mancanza della corretta traduzione dell’esecutivo in “progetto
cantierabile”: un elaborato da produrre di concerto con
l’impresa che richiede, da parte del progettista, una
specifica cultura della realizzazione, la capacità di
interfacciarsi appunto con l’impresa e da parte di quest’ultima
un atteggiamento propositivo e non di sterile arroccamento a
difesa degli utili che derivano (nei limiti previsti dalla
norma e dalla spesso non controllata movimentazione delle
varie categorie dell’appalto) dalle varianti in corso
d’opera.
Appare ormai consolidato il
fatto che questa analisi, effettuata dal responsabile del
procedimento in maniera autonoma o con il supporto di un
organismo di controllo, non trasferisce a questi soggetti le
responsabilità che sono a carico del progettista, quali ad
esempio le scelte di fondo o la correttezza del calcolo
delle strutture.
Il secondo aspetto coglie
invece uno dei principi cardine della nuova legge,
costituito dall'esigenza per le amministrazioni di appaltare
un progetto davvero esecutivo, che ponga l'amministrazione
stessa al riparo dai rischi di varianti in corso d'opera.
E' noto infatti che proprio
gli errori e le carenze della documentazione progettuale
costituiscono lo spunto per gli appaltatori per avanzare
riserve destinate inevitabilmente a determinare un aumento
dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere.
La preoccupazione del
legislatore di limitare questi rischi è confermata anche da
altri articoli della legge, che da una parte prevedono nella
generalità dei casi l'appalto dei lavori "a corpo",
con precise limitazioni nella possibilità di introduzione di
varianti da parte del direttore dei lavori, dall'altra
obbligano il progettista a munirsi di apposita polizza
assicurativa che copra sia le eventuali spese per una nuova
progettazione, sia i maggiori costi dell'opera che ne
potrebbero derivare.






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